Cambia il contratto di lavoro dei domestici, sanzioni per il datore che non informa la colf o badante

Dal 13 agosto 2022 il decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104 (decreto Trasparenza), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 n. 176, impone nuove regole ai datori di lavoro domestici.

Chi assume babysitter, colf o badanti deve ricordare di redigere per iscritto il contratto di lavoro e darne una copia al lavoratore domestico prima dell’inizio del lavoro, pena una sanzione da 250 a 1.500 euro

Le informazioni nella copia del contratto mirano a migliorare la trasparenza delle condizioni di lavoro ed assicurare tutela ai dipendenti.

Con il D.Lgs. n. 104/2022, pubblicato in G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 è stata data attuazione alla
direttiva UE 2019/1152 per dare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Chi non rispetta i nuovi obblighi del decreto Trasparenza nella pratica di assunzione della badante si vedrà multato da 250 fino a 1.500 euro per ciascun domestico. Le stesse saranno anche irrogate se non daranno risposta entro 60 giorni alle richieste di informazioni sul rapporto di lavoro avanzate dalle colf già assunte.

Nessun obbligo di trasparenza per le prestazioni occasionali rese tramite Libretto Famiglia.

Occorre indicare “la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile”.

“se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:

1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico”.

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