Permesso di soggiorno revocato per “pericolosità sociale”: straniero fa ricorso al TAR e vince

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Le condanne riportate nel corso degli anni avevano portato alla revoca del suo permesso di soggiorno. Tuttavia, dopo appena qualche mese, la Questura dovrà valutare nuovamente la posizione dell’interessato, un cittadino straniero residente a Prato.

Il giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento dello scorso inverno, che aveva portato alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo allo straniero dopo aver riscontrato l’esistenza di condanne penali e applicazione di misure di sicurezza.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, lo straniero ha fatto leva sul fatto di trovarsi in Italia da oltre un decennio e di lavorare sul territorio nazionale. In seguito alla revoca del permesso di soggiorno, si è rivolto ad un legale e insieme hanno presentato ricorso al TAR, respingendo la motivazione di Questura e Prefettura che lo reputavano “pericoloso per la società”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze ha accolto il ricorso dello straniero, asserendo che il criterio della pericolosità sociale non è sufficiente per revocare il permesso di soggiorno, dato che vanno analizzati anche l’inserimento familiare del soggetto e anche quello lavorativo.

Questi due aspetti, in caso di individui molto radicati sul territorio, andrebbero a superare la situazione della fedina penale, anche se macchiata più volte.

Sempre i giudici hanno poi sottolineato come il cittadino straniero non abbia mai contestato i reati a lui imputati e nemmeno le misure di sicurezza che gli sono state addebitate. Per i giudici, la Questura non ha osservato attentamente la norma, che prevede la presa in considerazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo della persona straniera.

Venendo a mancare l’attività valutativa, la misura di revoca è stata ritenuta illegittima. Toccherà sempre alla Questura effettuare una nuova valutazione della posizione dello straniero.

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