Permesso di soggiorno revocato, marocchino fa ricorso al Tar. Il giudice gli dà ragione

permesso di soggiorno proroga 15 giugno

Gli revocano il permesso di soggiorno ma lui non si arrende, fa ricorso e il Tar gli dà ragione, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio.

E’ la storia di un cittadino straniero, originario del Marocco, che ha deciso di impugnare la revoca del permesso di soggiorno imposta dalla Questura di Caserta.

La revoca era stata stabilita perchè basata sul presupposto che il permesso fosse stato acquisito in base a false attestazioni anagrafica e reddituale, come riportato anche dal sito Casertanews.

Decisione che non è stata affatto accettata dal marocchino, che ha deciso di impugnare il provvedimento per confermare l’intera regolarità del suo operato.

L’uomo, infatti, è riuscito a dimostrare di essere arrivato nel nostro Paese nel 2007, insieme a sua madre e a sua sorella, con l’obiettivo di ricongiungersi con il proprio padre.

Inoltre, il 22 novembre 2019 il padre del cittadino marocchino presentava regolarmente la dichiarazione di ospitalità all’ufficio di polizia giudiziaria competente.

Un percorso regolare, che portava il giudice ad accogliere il ricorso e ad annullare il decreto di revoca in quanto risultano fondati “i vizi di omissione dell’avviso di procedimento”.

“La comunicazione in questione – si legge nel dispositivo del Tar – avrebbe consentito all’amministrazione di dare notizia al ricorrente (al nuovo indirizzo) dell’inizio del procedimento di revoca in tempo comunque utile, al fine di instaurare il contraddittorio nei suoi confronti, dandogli così la possibilità di fornire chiarimenti in ordine alla ritenuta falsità dei presupposti del permesso di soggiorno revocato e alla sua situazione personale e familiare”.

Inoltre, il provvedimento di revoca non avrebbe tenuto conto della situazione familiare, della durata del soggiorno in Italia e dei rapporti con il paese di origine, come invece impone un articolo del decreto legislativo numero 286.

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