Riunirsi in preghiera in un negozio non prefigura una “moschea abusiva”: lo stabilisce la Cassazione

preghiera moschea

Se ottanta persone si riuniscono all’interno di un negozio per pregare Allah non si può parlare di “moschea abusiva”.

Lo ha stabilito la Cassazione, che ha appena emanato una sentenza che va a ribaltare quella del novembre 2019 con cui la Corte d’Appello di Milano aveva inflitto un’ammenda di 3000 euro nei confronti di un cittadino della Costa d’Avorio.

O.S., queste le iniziali dell’ivoriano, era stato condannato per violazione del testo unico sull’edilizia, perchè di fatto aveva modificato la destinazione d’uso commerciale di un locale di Oggiono (Lecco), tramutandolo da negozio del centro storico a luogo di preghiera “clandestino”.

Il Tribunale di Lecco aveva in un primo momento assolto l’ivoriano, ma la Corte d’Appello di Milano aveva invece ribaltato la sentenza. La Cassazione, invece, sostiene che non ci sia alcun reato da parte dell’uomo: “Non basta a configurare il mutamento della destinazione d’uso la semplice riunione in preghiera in un giorno della settimana – si legge nella sentenza riportata anche dall’AGI – poiché di uso incompatibile o difforme può parlarsi se l’attività di preghiera non sia riservata solo ai membri dell’associazione o se il fine religioso rivesta carattere di prevalenza nell’ambito degli scopi statutari o effettivamente perseguiti da parte dell’associazione”.

La Cassazione si rifà anche al principio costituzionale della libertà di culto, sottolineando che se 80 persone si riuniscono in preghiera all’interno di un negozio il venerdì sera “non può dedursi la sussistenza del requisito che giustifica la richiesta del permesso a costruire”. Per questo, la sentenza impone un approfondimento sulla vicenda: per l’ivoriano si profila quasi certamente un secondo appello.

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