Vedova senza cittadinanza italiana, il caso alla Corte Costituzionale

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cittadinanza italiana

La parola passa alla Corte Costituzionale a stabilire se una disposizione che regola la concessione della cittadinanza agli stranieri, contenuta nella legge numero 91 del 1992, sia legittima, nel rispettare il principio di tutela dei diritti fondamentali della persona.

Ad arrivare davanti al Giudice della legge è il caso di una donna di nazionalità ucraina, alla quale era stata negata la cittadinanza italiana a causa del decesso del marito, monfalconese.

La pratica di riconoscimento già in corso di un’ucraina da anni residente in città era stata dichiarata improcedibile dalla Prefettura davanti alla morte del marito.

Art. 5 legge di cittadinanza

  1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’e stero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
  2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (1).

(1) Articolo così sostituito dal comma 11 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94

Art. 10

  1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato (4).

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