Nulla osta per il decreti flussi per negato dalla Prefettura viene annullato per difetto di motivazione

La titolare di un’impresa agricola, difesa dall’avvocato immigrazionista Angelo Massaro ,impugna il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Imperia ha respinto l’istanza presentata in data 1 febbraio 2022 per il rilascio del nulla osta all’assunzione di un lavoratore extracomunitario.

La motivazione dell’atto evidenzia che l’istanza non è accoglibile “in quanto la Questura di Imperia ha espresso parere negativo nei confronti” dello straniero.

La ricorrente denuncia i seguenti vizi di legittimità:
I) “Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 10 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241”.
II) “Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria”.
III) “Difetto di motivazione”.

Essa sostiene che il mero richiamo ad un parere di cui non è stato riportato il contenuto e che non è stato messo a disposizione del privato non costituirebbe valida giustificazione dell’avversato diniego.

Nel merito, sussiste il vizio di difetto di motivazione denunciato dalla ricorrente.

Motivazione espressa per relationem

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”.

Concetto di disponibilità nella giurisprudenza

Per consolidato orientamento giurisprudenziale (tale da non richiedere la citazione di precedenti specifici), il concetto di disponibilità di cui alla trascritta disposizione normativa non comporta che l’atto richiamato dall’amministrazione procedente debba essere unito al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, ma solo che l’atto medesimo, indicato nei suoi estremi, possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi.

In conseguenza, la motivazione espressa per relationem non può ritenersi sufficiente laddove l’atto sia stato richiamato genericamente, senza indicarne gli estremi o trascriverne il contenuto.

Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato si risolve nel richiamo al parere della Questura di Imperia, ma non riferisce le ragioni della valutazione negativa e non chiarisce neppure se essa sia stata trasfusa in un documento accessibile al privato; in ogni caso, non sono stati indicati gli estremi del parere in questione

Non si può sopperire a tale evidente deficit motivazionale attraverso le indicazioni contenute nel preavviso di rigetto che, a sua volta, enunciava laconicamente: “Parere negativo della Questura”.

Integrazione postuma della motivazione

Infine, non è stata tentata neppure un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, atteso che l’Avvocatura dello Stato non ha depositato alcuno scritto difensivo.

In tale situazione, il giudice non può ovviamente sopperire al difetto di motivazione attraverso un’autonoma ricostruzione delle ragioni ostative: ai fini del decidere, pertanto, non può essere valorizzato il mero riferimento ad una condanna ostativa contenuto nella documentazione prodotta in giudizio dalla difesa erariale, neppure suffragato dagli estremi della sentenza penale pronunciata nei confronti dello straniero.

Per tali motivi, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto

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