Sanatoria stranieri agricoli, nuovi obblighi contributivi

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Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020

Con la circolare INPS 11 settembre 2020, n. 101, che ha dettato le prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare, l’Istituto fornisce ora, con la circolare INPS 4 maggio 2021, n. 73, ulteriori indicazioni sull’apertura delle posizioni contributive.

I datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva dovranno rivolgersi alla Struttura INPS territorialmente competente per richiedere l’apertura di un’apposita matricola aziendale, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale e utilizzando come oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”. Per queste matricole non è possibile utilizzare la procedura automatizzata di inquadramento, disponibile sul sito.

I datori di lavoro che non siano già in possesso di una matricola aziendale dovranno inviare la richiesta all’indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente, indicando nell’oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”.

La circolare contiene chiarimenti per i datori di lavoro sulle caratteristiche delle matricole aperte per emersione, sulla richiesta di posizione contributiva per emersione da parte delle aziende assuntrici di manodopera agricola e sul rilascio dei CIDA.

Sono riportate, inoltre, tutte le indicazioni per le Strutture territoriali che hanno già approvato le Denunce Aziendali per emersione e che dovranno riesaminare i provvedimenti adottati tenendo conto delle nuove istruzioni.

Le dichiarazioni di manodopera agricola (flusso Uniemens/Posagri) afferenti ai CIDA per emersione, per i periodi retributivi il cui termine di invio è già scaduto, dovranno essere trasmesse entro il mese successivo alla data di pubblicazione della circolare.

Per i flussi Uniemens/Posagri inviati entro questi termini, invece, l’Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive.

L’apertura della posizione contributiva per l’emersione

A integrazione delle istruzioni già impartite al paragrafo 5.1 della circolare n. 101/2020, si precisa che l’apertura della posizione contributiva per l’emersione potrà avvenire esclusivamente da parte dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione di cui al predetto articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 e che presentano in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura uno dei codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 della presente circolare.

Circolare n°73 del 4.05.2021 parziale

Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare

Codice autorizzazione “5W”,

Per quanto riguarda la decorrenza della posizione contributiva per emersione, di seguito CIDA per emersione, caratterizzata dal codice autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”, si evidenzia che la stessa deve essere individuata nella data più remota tra le seguenti:

a) il 19 maggio 2020, se è stata presentata almeno un’istanza volta all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;

b) il giorno successivo alla data di presentazione più remota tra le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;

c) la data di inizio del rapporto di lavoro più remota tra le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

Denuncia Aziendale per emersione

La trasmissione della Denuncia Aziendale, di seguito D.A. per emersione, per il rilascio del CIDA per emersione, se non ancora effettuata, dovrà avvenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

Per le D.A. per emersione con data decorrenza attività individuata in modo difforme dai criteri indicati in precedenza, i datori di lavoro dovranno richiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare, alle Strutture territoriali di riferimento, la variazione della data indicata nella D.A. inviando la richiesta a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: “D.A. per emersione art. 103 D.L n. 34/2020”.

Si evidenzia che i rapporti di lavoro instaurati dopo la definizione della procedura per emersione non devono essere dichiarati con il CIDA per emersione.

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