Reddito di cittadinanza per i cittadini stranieri, tutti i requisiti (e una nuova norma)

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La conversione in legge del DL del 28 gennaio 2019 è stata approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 27 marzo, e stabilisce i requisiti per l’accesso dei cittadini stranieri al reddito di cittadinanza.

La misura, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, è un sostegno economico destinato alle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà, legata a politiche di inserimento nel mondo del lavoro.

Il decreto prevede che tra i beneficiari ci siano i cittadini italiani ed europei, ma possono ottenere il reddito di cittadinanza anche i familiari purchè titolari di diritto di soggiorno (anche permanente).

Per quanto riguarda invece i cittadini extracomunitari, l’accesso al reddito di cittadinanza è consentito solo se in possesso di un permesso rilasciato dall’Unione Europea per i soggiornanti di lungo periodo.

Inoltre, a tutti coloro che risulteranno beneficiari, verrà richiesta documentazione che attesti la regolare residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa.

A tutti questi requisiti, vanno ovviamente ad aggiungersi i parametri economici necessari per dimostrare che una famiglia è davvero in condizioni di bisogno e può quindi accedere alla misura economica varata dal governo Conte.

Con la conversione in legge, il Parlamento ha introdotto una nuova norma che obbliga i cittadini extracomunitari a presentare anche “apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana” che attesti la situazione familiare, il reddito e anche il patrimonio mobiliare e immobiliare.

Nella nuova norma sono previste tre eccezioni. Sono infatti esenti “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni”. Inoltre, l’esenzione è stabilita anche nel caso siano presenti convenzioni internazionali “che dispongano diversamente”.

Per quanto riguarda gli Stati da cui è impossibile acquisire le certificazioni, l’elenco degli stessi dovrà essere definito per decreto “dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”.

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