Le nuove norme del Parlamento europeo sul permesso unico di lavoro e soggiorno

Il Parlamento europeo nel 2024 licenzia le nuove norme per il permesso unico di lavoro e soggiorno, per dare vita ad un complesso normativo più snello ed efficace.

La direttiva sul c.d. permesso unico, del 2011, ha come noto messo in piedi una procedura amministrativa unica per rilasciare il permesso ai cittadini di Paesi extracomunitari che vogliono lavorare in un Paese UE, disciplinando così un processo unico per tutti i Paesi extra UE.

I prossimi step saranno quelli di approvazione da parte del Consiglio, quindi i Paesi membri avranno due anni di tempo per recepire tutte le modifiche.

Esempi nelle modifiche della direttiva sul permesso unico di lavoro e soggiorno

Il Parlamento Europeo, durante i negoziati, ha messo a punto alcuni elementi per contenere i tempi e rendere più efficaci i processi. Ad esempio:
• è previsto un limite temporale di 90 giorni per decidere sulle domande di permesso unico (non più 4 mesi come fino ad ora);
• le procedure sui fascicoli di casi complessi possono ottenere una ulteriore estensione fino a 30 giorni;
• il richiedente con permesso di soggiorno valido può chiedere un permesso unico anche all’interno del territorio (per poter mutare, ad esempio, lo status giuridico senza dover fare ritorno al proprio Paese di origine);
i titolari di permesso unico di lavoro e soggiorno possono cambiare lavoro, settore di occupazione, datore di lavoro. Ci sarà quindi una maggiore flessibilità che consente a queste persone di poter mutare anche il settore di lavoro con una semplice notifica che va trasmessa dal datore di lavoro nuovo; ci sarà un termine di 45 giorni per i Paesi per procedere all’opposizione della modifica della condizione lavorativa. Sarà però possibile per gli Stati membri chiedere un periodo di 6 mesi durante il quale non è possibile procedere al cambio di lavoro (tranne nel caso in cui il datore di lavoro del momento violi in modo grave il contratto di lavoro).
In materia di disoccupazione, se il soggetto che è in possesso di un permesso unico di lavoro e soggiorno sarà senza lavoro, avrò 3 mesi di tempo (due anni, se ha il permesso unico di lavoro e soggiorno da più di due anni) per trovare un’altra occupazione, decorsi inutilmente i quali il permesso unico di lavoro e soggiorno sarà ritirato. I Paesi Membri possono comunque lasciare periodi cuscinetto di disoccupazione più lunghi. Se il lavoratore ha subito condizioni di sfruttamento lavorativo, il tempo di disoccupazione concesso con permesso unico di lavoro e soggiorno valido viene allungato di tre mesi: in ogni caso se la disoccupazione dura più di 3 mesi i Paesi membri possono chiedere al richiedente di dimostrare di avere sufficienti risorse per vivere senza procedere a chiedere assistenza sociale.

Permesso unico lavoro, ecco quando nasce e dove si utilizza

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2014 il d.lgs. n. 40 del 4 marzo 2014 di attuazione della direttiva 2011/98/UE.

La direttiva europea 2011/98/UE, recepita con il decreto legislativo appena pubblicato, prevede l’introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti per i lavoratori stranieri che soggiornano regolarmente in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all’occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.).

L’ordinamento italiano era già in linea con la semplificazione procedurale richiesta, e conseguente il decreto legislativo approvato prevede solo alcune leggere modifiche al quadro normativo già in vigore.

Inserimento della dizione “permesso unico lavoro” su alcuni permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa

Articolo 5 Testo Unico Immigrazione comma 8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: “perm. unico lavoro”.

Sui permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa verrà aggiunta la dicitura “perm. unico lavoro”.

Nonostante consentano, comunque lo svolgimento di attività lavorativa, questa dicitura non verrà aggiunta: nei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, nei permessi rilasciati per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.

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