Permesso di soggiorno negato, l’ambulante fa ricorso: il TAR gli dà ragione

permesso di soggiorno

Il venditore ambulante vince la sua battaglia e ottiene il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il protagonista di questa vicenda è un cittadino pakistano che risiede a Sassari ormai da molti anni. L’uomo si era visto respingere la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma il TAR di Cagliari, con la sentenza numero 26/2019, ha ribaltato l’intero scenario e ha dato ragione al pakistano.

L’uomo è commerciante ambulante dal 2013, e lo scorso anno ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “soggiornanti di lungo periodo”. Tuttavia, la Questura ha deciso di negare la concessione del permesso di soggiorno per una serie di inadempienze, a cominciare dal fatto che il pakistano “non avrebbe adeguatamente dimostrato il possesso di idonea sistemazione alloggiativa”.

Non solo: stando a quanto sollevato dalla Questura, i redditi 2015 del venditore ambulante “sarebbero inattendibili, se non altro perché accompagnati dall’indicazione di costi per l’acquisto delle merci troppo esigui e tali da configurare un ricarico (pari al 1472%) ampiamente superiore a quello medio degli operatori del settore (pari al 378%)”. La Questura ha poi ritenuto inattendibili anche i redditi del 2016, perchè la vendita delle merci non era accompagnata da “scontrini, fatture o altra documentazione”.

L’uomo non si è dato per vinto e ha fatto subito ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che ha dato ragione al pakistano. Per quanto riguarda l’alloggio, il TAR precisa che l’uomo “ha sempre tempestivamente comunicato all’Ufficio i propri cambi di residenza”.

Sui redditi, invece, il TAR sottolinea che la sola incongruenza tra il ricarico (cioè il rapporto tra i ricavi e i costi) risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall’interessato e il ricarico medio di categoria emergente dagli studi di settore “non costituisce elemento sufficiente a dimostrare l’inattendibilità del reddito dichiarato”.

Infine, sulle fatture e gli scontrini il TAR ricorda alla Questura che per i rinnovi precedenti al pakistano non era mai stato sollevato alcun rilievo riguardante la mancanza di documentazione. “Tale prassi pregressa, prolungatasi a lungo nel tempo – si legge nella sentenza – ben può aver indotto l’interessato a ritenere non necessario conservare la documentazione a comprova dei costi sostenuti e questo potrebbe spiegare il fatto che lo stesso straniero non è oggi in grado di porre tale documentazione a fondamento della propria richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno”. Prassi su cui ovviamente il pakistano non può più fare leva, “essendo egli ormai perfettamente edotto della necessità di conservare la documentazione comprovante i costi di acquisto delle merci”.

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