Macellazione rituale islamica e ‘festa del sacrificio’ secondo la legge italiana

Festa del Sacrificio, gli animalisti si attivano

Petizione e raccolta firme del Partito Animalista Italiano contro la pratica dei musulmani per celebrare la loro festa più sentita

Dall’11 agosto tutti i musulmani, anche quelli che risiedono Italia, sono chiamati a onorare la ‘festa del sacrificio‘.

Cosa prevede la legge sulla macellazione rituale islamica ?

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980 – Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico.

Articolo 1

Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità.

Articolo 2

La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali.

L’operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.

Articolo 3

Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario.

A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati.

Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.

Articolo 4

Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all’esportazione di carni ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264 a condizione che:

1) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell’esportazione nei Paesi islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistano le condizioni a che gli animali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3.

Pertanto sussistendo queste condizioni non rientra nel maltrattamento di animali.

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