L’iscrizione a scuola di minori stranieri dal 18 gennaio 2024, un diritto anche senza permesso di soggiorno

Scuola, partono dal 18 gennaio le iscrizioni per l’a.s. 2024/2025

Decorrono dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024 i termini per poter presentare utilmente le domande di iscrizione alle prime classi per l’anno scolastico 2024/2025.

In questi giorni sarà quindi possibile procedere ad effettuare la domanda per l’iscrizione alle classi prime delle scuole statali sia primarie che secondarie, di primo e secondo grado, e per i percorsi di formazione professionale erogati da centri di formazioni professionali nonché per le scuole paritarie che aderiscono alla procedura telematica.

Le domande di iscrizione si effettuano direttamente online sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione tranne casi particolari, come stiamo per vedere.

Iscrizione di studenti senza la cittadinanza italiana: come si fa?

Le procedure ivi descritte valgono anche per gli studenti che non hanno cittadinanza italiana: in questo caso, se gli stessi non sono provvisti di codice fiscale, possono comunque fare domanda di iscrizione online grazie alla presenza di un codice provvisorio che viene creato attraverso una funzione di sistema messa a disposizione dal portale.

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale non italiani e senza codice fiscale possono procedere all’iscrizione direttamente presso la sede dell’istituzione scolastica portando con sé tutta la documentazione (documenti identificativi).

I minori presenti sul territorio italiano hanno diritto all’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno.

E’ quanto stabilito dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione, e all’articolo 45 comma 1 del DPR 394/1999 Regolamento attuativo TU Immigrazione.

Il diritto all’istruzione deve avvenire nelle stesse forme e modi previsti per i cittadini italiani.

A ricordarlo è il portale dell’Associazione per i Diritti degli utenti e dei consumatori che si occupa spesso anche di tematiche riguardanti l’immigrazione e i diritti dei migranti.

Intervenendo sull’obbligo scolastico per i minori, compresi quelli sprovvisti di permesso di soggiorno, l’ADUC ricorda che l’articolo 6 comma 2 del DPR 394/1999 “esclude esplicitamente dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le prestazioni scolastiche obbligatorie”.

Un concetto evidenziato anche dal Ministero all’Istruzione, che precisa come “l’obbligo scolastico integrato nel più ampio concetto di diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia e che in mancanza dei documenti prescritti la scola iscrive comunque il minore straniero”.

Pertanto, la richiesta di esibizione del permesso di soggiorno ai fini dell’iscrizione scolastica è da considerarsi illegittima, oltre che discriminatoria.

Il Ministero dell’Interno, in una nota di aprile 2010, ha anche precisato che l’esibizione del permesso di soggiorno non è necessaria neppure per scuole dell’infanzia e asili nido, in quanto facenti parte del sistema educativo di istruzione e formazione che concorre allo sviluppo del minore.

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