Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo è sufficiente per aprire un conto corrente

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Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo è ritenuto un atto sufficiente per aprire un conto corrente di base.

Ad affermarlo è l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che in una nota diramata lo scorso 19 aprile ai Direttori Generali e ai responsabili delle diverse aree delle banche associate ha voluto chiarire questo aspetto, precisando che l’esibizione di un regolare permesso di soggiorno costituisce un atto sufficiente per permettere al richiedente di aprire un conto.

Al contrario, nella nota diramata dall’ABI, viene precisato che l’esibizione di un attestato nominativo non può essere considerato un atto valido per poter aprire un conto, in quanto non è sufficiente all’identificazione del cliente.

“Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all’art.4, comma 1), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all’apertura del rapporto – si legge nella nota dell’Associazione Bancaria Italiana – Le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciata da un’amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente”.

Pertanto,l’apertura del conto corrente deve essere garantita a coloro che esibiscono il permesso di soggiorno per richiesta asilo, ma anche a chi risulto munito di ricevuta con fotografia del richiedente stesso.

In aggiunta, l’ABI ha anche chiarito alcuni aspetti che fanno riferimento al codice fiscale.

“A quanto consta, fino al 2017, è stato attribuito un codice fiscale provvisorio composto da undici cifre. Più di recente sono stati invece assegnati anche codici fiscali alfanumerici a 16 caratteri per ogni richiedente. In entrambi i casi – spiega l’Associazione Bancaria Italiana – si tratta di codici fiscali generati tramite procedure informatizzate appositamente, messe a punto per rispondere a specifiche esigenze e, sulla base di quanto sopra, devono considerarsi validamente attribuiti da parte dell’amministrazione finanziaria”.

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