permesso di soggiorno contributo

permesso di soggiorno contributo

Il Ministero dell’Interno ha diramato nella giornata del 20 settembre le disposizioni sul contributo per il rilascio e rinnovo della carta e permesso di soggiorno nell’attesa dell’esito dell’udienza presso il Consiglio di Stato fissata per il 13 ottobre 2016.

In breve tutte le somme non pagate per il titolo di soggiorno devono essere riscosse da parte dello Stato pena la sospensione della procedura amministrativa. Perplessità delle associazioni e patronati vista il breve lasso di tempo che intercorre con l’udienza di inizio ottobre.

Ministero dell’ Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

OGGETTO: Decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 03903/2016, del 14 settembre 2016, di accoglimento dell’istanza cautelare, sospensiva dell’esecutività della sentenza n. 060095 del 24 maggio scorso del TAR Lazio, di annullamento del DM 6.10.2011 che disciplina il contributo (da 80 a 200 euro) a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

E  p.c.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

Come noto, il 24 maggio scorso il TAR Lazio ha depositato la sentenza n. 06095/2016 che ha annullato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 6 ottobre 2011, dispositivo di un contributo (da 80 a 200 euro) a carico dello straniero per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Di seguito, tuttavia, al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio di Stato, con l’unito decreto presidenziale n. 03903/2016 del 14 settembre 2016 (REG. RIC. N. 07047/16), pubblicato nella medesima data, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR n. 06095/16, fissando per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 13 ottobre 2016.

Ciò premesso, le SSLL cureranno il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno solo laddove sia assolto, dall’interessato, il pagamento degli importi previsti dall’articolo 5, comma 2 ter, del TUI. Le SSLL avranno cura di adempiere alla medesima attività di verifica anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 14 settembre) e non abbiano ancora visto la definizione, mediante la concessione del titolo autorizzatorio.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte delle SS.LL. ai fini della urgentissima ed ampia diffusione delle presenti indicazioni, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni.

Approfondimento : rimborso e tassa sul permesso di soggiorno