Cittadinanza Ius culturae, Renata Polverini: è sufficiente aggiungere l’articolo 3 bis alla legge del 1992 n. 91 sulla cittadinanza

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Renata Polverini di Forza Italia ricorda come esiste già il suo proposta di legge n. 717

L’onorevole Renata Polverini, deputata di Forza Italia ed ex governatrice della Regione Lazio, rammenta il suo disegno di legge n. 717 per i nuovi italiani ovvero la seconda generazione di immigrati.

Sullo “ius culturae“, o “ius scholae“, si può trovare un accordo: “Berlusconi è un liberale e non ha mai chiuso su questo“.

“Semplicemente la modifica della legge del 1992 sulla cittadinanza, aggiungendo un articolo – il 3 bis – in cui senza aspettare di avere 18 anni, i bambini nati in Italia da genitori immigrati e che abbia conseguito un corso di istruzione primaria, possa diventare cittadino italiano.

In pratica si amplia la possibilità di cittadinanza consentendola dopo avere frequentato le scuole elementari. Sia da sindacalista che da presidente di Regione mi sono trovato a dovere rispondere a tante richieste.

Mi sono sentita di dovere supportare i ragazzi che iniziano il percorso di richiesta di cittadinanza che ha un iter molto lungo oggi, che spesso mette a repentaglio il proseguimento degli studi. Come presidente di Regione, avendo la competenza sulle scuole, ho toccato il problema con mano”.

Il progetto di legge 717 di riforma della cittadinanza per le seconde generazioni

Questa riforma deve essere rivolta alle seconde generazioni, cioè ai figli degli immigrati nati in Italia, che, come affermato dallo stesso Presidente della Repubblica ,rappresentano parte integrante della nostra società e i quali spesso, oggettivamente, non hanno alcun legame culturale o addirittura linguistico con il Paese d’origine dei loro genitori.

Naturalmente il raggiungimento di una vera integrazione sociale, culturale e civile passa per un percorso, per la condivisione di un progetto e per una reale intenzione da parte dello straniero.

CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata POLVERINI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza Presentata l’11 giugno 2018

ART. 1.
(Introduzione dell’articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza degli stranieri nati in Italia).

  1. Dopo l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: « ART. 3-bis. – 1. Lo straniero nato in Italia, che abbia completato il corso di istruzione primaria secondo la disciplina vigente, risiedendovi legalmente fino a tale
    data, diviene cittadino mediante dichiarazione resa, in qualunque momento, ai sensi degli articoli 9-bis, comma 1, e 23. Qualora si tratti di minore, la dichiarazione è resa dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale secondo l’ordinamento dello Stato di origine. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 9-bis, comma 2.
  2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, l’interessato, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, può rinunziare alla cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.
  3. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
  4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 3, lo straniero nato in Italia acquista la cittadinanza italiana a condizione che, alla data di presentazione dell’istanza, risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e abbia superato un esame che accerti la sua conoscenza della cultura e della lingua italiana nonché dei princìpi e delle norme fondamentali dell’ordinamento italiano.
  5. L’acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 4 del presente articolo è precluso nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 6 e 8 ».

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